Il Legislatore, in questo ultimo anno, dimostra una particolare sensibilità nei confronti del fenomeno dei ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Infatti, nel corso del 2012, due sono stati i provvedimenti legislativi tesi ad attenuare questo fenomeno:
L’ambito di operatività delle disposizioni
Le nuove regole si applicano alle transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio 2013, e riguardano i pagamenti dovuti in relazione a contratti stipulati sia tra imprese che tra imprese ed entità riconducibili alla Pubblica Amministrazione; i contratti devono avere ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Proprio perché si fa riferimento a soggetti “imprenditori” sono escluse le operazioni dove acquirente è un soggetto privato. Le regole sui ritardi nei pagamenti non si applicano ai debiti oggetto di procedure concorsuali, ivi comprese quelle finalizzate alla ristrutturazione del debito, vale a dire gli accordi di ristrutturazione o i c.d. piani attestati. Sono esclusi anche i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Le nuove disposizioni rendono ora più chiari quali sono i termini di pagamento massimi tollerabili, scaduti i quali scattano gli interessi moratori:
Il Legislatore, tuttavia, introduce due possibili deroghe ai termini appena indicati, e cioè:
Le parti possono comunque concordare dei pagamenti rateali. In tal caso, se il debitore non rispetta il piano di rateazione, gli interessi moratori si applicano alle rate non pagate, e quindi scadute.
Gli interessi di mora, che decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, sono determinati in funzione del tasso di riferimento, valore che viene determinato semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; poiché il tasso di riferimento potrebbe modificarsi anche più volte nel corso di un semestre, la regola è che, per il primo semestre dell’anno, si utilizza quello in vigore dal 1° gennaio mentre, per il secondo, si utilizza quello in vigore dal 1° luglio. Gli interessi moratori si determinano maggiorando il tasso di riferimento di 8 punti percentuali (erano 7 fino al 31 dicembre 2012).
Di seguito una tabella con le misure sia del tasso di riferimento che degli interessi legali di mora, relative alle annualità dal 2009 al 2012, con indicata la maggiorazione di sette punti percentuali, valida, come detto, fino al 31 dicembre dello scorso anno:
01.01.09 - 30.06.09 - 2,50 - 7 - 9,50
01.07.09 - 31.12.09 - 1,00 - 7 - 8,00
01.01.10 - 30.06.10 - 1,00 - 7 - 8,00
01.07.10 - 31.12.10 - 1,00 - 7 - 8,00
01.01.11 - 30.06.11 - 1,00 - 7 - 8,00
01.07.11 - 31.12.11 - 1,25 - 7 - 8,25
01.01.12 - 30.06.12 - 1,00 - 7 - 8,00
01.07.12 - 31.12.12 - 1,00 - 7 - 8,00
I rapporti con la Pubblica Amministrazione
Le nuove regole dedicano un’attenzione particolare alle situazioni in cui parte debitrice è la Pubblica Amministrazione, destinataria di una disciplina più rigorosa rispetto a quella precedente.
Le regole generali che riguardano i termini di pagamento legali e le possibili deroghe, applicabili alle imprese, sono applicabili anche nell’ipotesi di transazioni con la P. A. In tal caso si può pattuire un termine di pagamento maggiore dei trenta giorni (ma non di sessanta), sempre per iscritto e, in tale circostanza, la scelta deve essere giustificata dalla natura o dall’oggetto del contratto, ovvero da (particolari) circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
Il termine di trenta giorni è raddoppiato quando il debitore – P.A. è:
Per evitare comportamenti elusivi, si stabilisce che quando parte del contratto è un ente della P.A., è nulla la clausola contrattuale che predetermina o modifica la data di ricevimento della fattura, pratica evidentemente attuabile per portare in avanti la scadenza del pagamento.
Visto che le nuove regole si applicano alle transazioni commerciali concluse dal 1° gennaio 2013, ciò significa che i vecchi crediti vantati nei confronti della P.A. non potranno beneficiare delle nuove regole, certamente più favorevoli e comunque più rapide nell’assicurare una tutela al creditore. Tuttavia, questi crediti rientrano nelle procedure messe a punto nel corso dell’estate del 2012, che ammettono la possibilità di utilizzarli secondo due diverse modalità:
Per poter cedere il credito, ovvero utilizzarlo in compensazione, è necessaria la preventiva certificazione del medesimo da parte della P.A. debitrice, che dovrà attestarne la certezza, la liquidabilità e l’esigibilità.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.