11/01/2013
NUMERAZIONE DELLE FATTURE – I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013, è giunto dall’Agenzia Entrate  l’auspicato chiarimento sulla nuova formulazione dell’art. 21 del DPR 633/1972 in materia di contenuto minimo della fattura.

In attesa di una conferma ufficiale, pareva infatti che, l’obbligo di identificare la fattura in modo univoco, cosi come previsto dalla modifica intervenuta  nella normativa  Iva nazionale a seguito del recepimento della Direttiva Comunitaria n. 2006/112/CE, fosse soddisfatto anche laddove al numero della fattura si fosse aggiunto, per esempio per esigenze di maggiore chiarezza, l’anno di emissione del documento (es. 1/2013).

Era legittimo supporre che tale possibilità, non precludesse l’utilizzo di numerazioni progressive svincolate dall’anno di riferimento, posto che la nuova norma interna (art. 21, comma2, lett. b) non fa più espresso riferimento alla numerazione “in ordine progressivo per anno solare”.

Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:


Il requisito dell’identificazione univoca prevista dall’attuale formulazione della norma, è soddisfatto con qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca, per l’appunto, l’identificazione univoca della fattura, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.


Di conseguenza, a decorrere dal 1^ gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa, essendo questa tipologia idonea di per sé ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione dell’irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.

In alternativa, sempre dal 1^ gennaio 2013, la numerazione progressiva può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso, la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorchè la numerazione non inizi da 1.

Ove ritenuto più agevole, resta tuttora possibile continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base all’art.21 comma 2, lett. A), del DPR 633/1972, costituisce un elemento obbligatorio della fattura, così come già  previsto dal previgente art.21, comma 2.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

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