10/01/2013
DAL 1° GENNAIO 2013 CAMBIA IL METODO DI NUMERAZIONE DELLE FATTURE

L’adeguamento della normativa Iva nazionale alla Direttiva Comunitaria ha comportato, a far data dal 1 gennaio 2013, l’obbligo di identificare la fattura in modo univoco.

Non è più prevista la numerazione progressiva per anno solare ovvero che la numerazione delle fatture inizi ogni anno dal numero 1.

La identificazione univoca impedisce a due fatture, seppur emesse in due anni diversi, di avere il medesimo numero.
Come numerare quindi le fatture che emetteremo nei prossimi giorni?
In attesa di una pronuncia ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, della quale vi daremo conto in altro contributo, si possono individuare due alternative:

  1. proseguire nel 2013 con la numerazione del 2012 (ovvero se l’ultima fattura emessa nel 2012 è la n.511 la prima del 2013 sarà la 512);
  2. iniziare dal 2013 una numerazione progressiva che a fianco al numero attribuito alla fattura indichi l’anno di emissione (ovvero emettere la 1/2013, nel 2014 la prima fattura sarà la 1/2014, così facendo nessuna fattura avrà la medesima numerazione).

Nel caso di registri Iva sezionali le soluzioni sopra indicate dovranno essere adattate con l’aggiunta della lettera che identifica il sezionale, per esempio:

  1. n.459/A, n.621/B, in caso di prosecuzione nel 2013 con la numerazione del 2012;
  2. n.1/2013/A e n.1/2013/B, in caso di inizio dal 2013 con numerazione progressiva che a fianco al numero attribuito alla fattura indichi l’anno di emissione.

Per completezza segnaliamo che anche il contenuto della fattura è stato innovato, le fatture emesse dal 1 gennaio 2013 dovranno contenere i seguenti elementi:

  1. data di emissione;
  2. numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  3. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  4. numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore;
  5. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  6. numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo Ue, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato di stabilimento (nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale
  7. natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  8. aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

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