16/04/2013
L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 50%

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.22/E del 2 aprile 2013, ha risposto ad una istanza di consulenza giuridica in merito alla possibilità di fruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica (in quanto basati sull’impiego della fonte solare, e, quindi, sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia).
Viene affermato che la realizzazione di impianti fotovoltaici è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambi determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile e, pertanto, può fruire della detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute entro la soglia massima di spesa di €96.000 (la detrazione diverrà del 36% delle spese sostenute entro la soglia massima di spesa di €48.000 a decorrere dal 1° luglio 2013).
Prima di tale interpretazione ministeriale vi erano dubbi in merito alla riconducibilità dell’installazione degli impianti fotovoltaici agli interventi previsti dall’art.16-bis, co.1 lett. h) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che prevede, tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, anche la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (seppure in assenza di opere edilizie).
La detrazione fiscale per l’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica è fruibile solo se l’impianto viene posto direttamente al servizio dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.). Se la cessione dell’energia elettrica prodotta in eccesso configura l’esercizio di un’attività commerciale (come nel caso in cui l’impianto abbia potenza superiore ai 20 kw) ovvero se l’impianto non viene posto a servizio dell’abitazione la detrazione fiscale è esclusa.

Il Ministero dello Sviluppo Economico prevede che la tariffa incentivante derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico non sia applicabile qualora siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali. Pertanto, in fase di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico da parte di un soggetto Irpef è opportuno effettuare un calcolo di convenienza economica tra la fruizione della tariffa incentivante erogata dal Gse ovvero della detrazione fiscale Irpef attualmente prevista nella misura del 50% con la soglia di spesa di €96.000 (dal 1° luglio 2013 nella misura del 36% con la soglia di spesa di €48.000).

In merito alla documentazione da conservare, che attesti il conseguimento di risparmi energetici derivanti dall’installazione di un impianto fotovoltaico, viene precisato che la realizzazione dell’impianto comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici: è, quindi, sufficiente conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale. Rimangono applicabili tutte le altre regole previste per fruire della detrazione (in primis, l’obbligo di effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale).


Lo studio rimane a disposizione per ogni necessario chiarimento.
Cordiali saluti.

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